Reclami

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 Premessa 

OneBroker Veneto Srl sottolinea come la propria organizzazione aziendale sia da sempre imperniata sulla correttezza delle procedure e sul rigoroso rispetto delle norme e si impegna a fornire un servizio elevato ai propri clienti, ponendo una costante attenzione alle loro esigenze. 

Ci rendiamo tuttavia conto che, nello svolgimento dell’incarico, è possibile che alcuni comportamenti di dipendenti o collaboratori possano risultare non soddisfacenti per i clienti. 

OneBroker Veneto, da sempre attenta ad ascoltare i propri clienti ed a verificare e correggere le cause di eventuali disservizi, desidera informare ed illustrare, qui di seguito, le modalità per presentare un reclamo. 

Modalità per presentare un reclamo 

Il cliente, o comunque l’avente diritto, può presentare il proprio reclamo in forma scritta, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico relativo a comportamenti dei dipendenti o collaboratori dell’intermediario assicurativo, ai seguenti indirizzi: – OneBroker Veneto SRL – Ufficio Reclami – Via Borgo Padova, 2 – 35013 Cittadella (PD) 

– Recapito FAX: 049 5221915 

– indirizzo e-mail reclami@onebrokerveneto.it. 

– indirizzo PEC onebrokerveneto@pec.onebrokerveneto.it 

– Responsabile designato per la gestione dei Reclami: Sig. Marcello Coletti 

 L’ufficio provvederà ad istruire il reclamo, ad acquisire e verificare le informazioni relative a quanto lamentato e a trasmetterne l’esito all’interessato entro il termine di 45 giorni. 

Qualora l’interessato non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, può inoltrare un ulteriore reclamo all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario. 

OneBroker Veneto evidenzia che ogni reclamo andrà considerato come isolato e non ripetibile, stante il rinnovato impegno volto al miglioramento delle procedure organizzative interne. 

Il contraente e gli assicurati che ritengano di aver subito un danno dal comportamento dell’intermediario o dei suoi dipendenti o collaboratori possono chiedere il risarcimento all’intermediario stesso, che peraltro gode di adeguata copertura assicurativa, ovvero in caso di inerzia possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso Consap S.p.A. Via Yser, 14 – 00198 Roma – Italia – Telefono n. +39 06 857 961 – E-mail: segreteria.fgs@consap.it 

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